Reclami e ACF


Reclami

Alternative Capital Partners SGR S.p.A. (di seguito “SGR” o “Società”) ha adottato idonee procedure per garantire la sollecita trattazione dei reclami presentati dagli investitori o potenziali investitori.

La trattazione dei reclami è affidata alla Funzione Compliance.

Il processo di gestione dei reclami si conclude, di regola, nel tempo massimo di 60 giorni dal ricevimento del relativo reclamo da parte della Società.

La Società tratterà i reclami ricevuti con la massima diligenza e comunicherà le proprie determinazioni – in forma scritta ed entro il predetto termine – al domicilio indicato dall’investitore o potenziali investitore.

I reclami si considerano validamente ricevuti dalla Società se contengono almeno le seguenti informazioni: (i) estremi identificativi del soggetto che presenta il reclamo; (ii) motivi del reclamo inerenti a lamentela e/o esposto relativo alla prestazione del servizio di gestione collettiva da parte della Società e che quantifichino un pregiudizio economico; (iii) estremi della sottoscrizione o altro elemento che consenta l’identificazione dell’investitore.

Eventuali reclami devono essere presentati dall’investitore o potenziale investitore alla Società per iscritto e secondo una delle modalità di seguito indicate:

  1. raccomandata A/R, da inviare all’indirizzo: Corso Venezia 16, 20121 – Milano;
  2. PEC: [email protected];
  3. E-mail: [email protected]

ovvero attraverso la sezione “Contatti” del sito internet della Società.

 

Arbitro per le Controversie Finanziarie (“ACF”)

La Società aderisce all’Arbitro per le Controversie Finanziarie, previsto dal D. Lgs. 6 agosto 2015, n. 130 in attuazione della direttiva 2013/11/UE sulla risoluzione alternativa delle controversie dei consumatori, istituito dalla CONSOB con delibera del 4 maggio 2016 n. 19602.

Possono adire l’ACF, prima di adire l’Autorità Giudiziaria, gli investitori c.d. al dettaglio – diversi dalle controparti qualificate e dai clienti professionali di cui, rispettivamente, ai sensi degli articoli 6, comma 2 quater, lett. d), 6, commi 2- quinquies e 2-sexies del TUF – per la risoluzione di controversie insorte con la Società relativamente agli obblighi di diligenza, correttezza, informazione e trasparenza cui la stessa è tenuta nei rapporti con gli investitori nella prestazione del servizio di gestione collettiva.

Non rientrano nell’ambito di operatività dell’ACF i danni che non sono conseguenza immediata e diretta dell’inadempimento o della violazione da parte della Società degli obblighi summenzionati, quelli che non hanno natura patrimoniale e le controversie che implicano la richiesta di somme di denaro per un importo superiore ad Euro 500.000.

In caso di mancata risposta da parte della Società entro 60 giorni dalla ricezione del reclamo da parte della Società, o qualora insoddisfatto, anche parzialmente, dell’esito del reclamo, l’investitore al dettaglio può presentare ricorso all’ACF.

Il diritto di ricorrere all’ACF:

  1. deve essere esercitato dall’investitore al dettaglio entro un anno dalla data di presentazione del reclamo alla Società o, se il reclamo sia stato presentato anteriormente alla data di avvio dell’operatività dell’ACF, entro un anno da tale data;
  2. non può formare oggetto di rinuncia da parte dell’investitore al dettaglio ed è sempre esercitabile, anche in presenza di clausole di devoluzione delle controversie ad altri organismi di risoluzione extragiudiziale contenute nei contratti.

Il ricorso all’ACF può essere proposto – esclusivamente dall’investitore al dettaglio, personalmente o per il tramite di un’associazione rappresentativa degli interessi dei consumatori o di un procuratore – quando, sui medesimi fatti oggetto dello stesso non siano pendenti altre procedure di risoluzione extragiudiziale delle controversie, effettuate anche su iniziativa della Società e a cui l’investitore abbia aderito.

Rimane fermo, in ogni caso, il diritto dell’investitore al dettaglio di adire l’Autorità Giudiziaria qualunque sia l’esito della procedura di composizione extragiudiziale.

Gli eventuali reclami ricevuti dagli investitori al dettaglio saranno sempre valutati dalla Società alla luce degli orientamenti desumibili dalle decisioni assunte dall’ACF. In caso di mancato o parziale accoglimento di tali reclami, la Società fornirà all’investitore adeguate informazioni circa i modi ed i tempi per la presentazione del ricorso all’ACF presso la Consob.

Il ricorso all’ACF è gratuito. La presentazione del ricorso da parte dell’investitore avviene secondo una procedura online, le cui modalità sono indicate nel sito web dell’ACF.

Per maggiori informazioni sull’ACF e sulle modalità di presentazione del ricorso è possibile consultare il sito web: https://www.consob.it/web/area-pubblica/arbitro-per-le-controversie-finanziarie.